Art. 2
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[1]Con i fondi assegnati ai capitoli n. 75 «Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi a bordo ed a terra», n. 77 «Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi» e n. 80 «Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi, con personale estraneo alla R. marina» dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvedera' alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottonotati lavori di nuova costruzione:
[2]1° incrociatore San Marco (allestimento);
[3]2° nave da battaglia di 1ª classe Dante Alighieri;
[4]3° nave da battaglia di 1ª classe Conte di Cavour;
[5]4° nave da battaglia di 1ª classe Giulio Cesare;
[6]5° nave da battaglia di 1ª classe Leonardo da Vinci;
[7]6° nave esploratrice Quarto;
[8]7° nave esploratrice Marsala;
[9]8° nave esploratrice Nino Bixio;
[10]9° nave bacino sommergibili;
[11]10° nave cisterna;
[12]11° rimorchiatore d'alto mare;
[13]12° naviglio sottile, torpediniere e sommergibili;
[14]13° navi di uso locale, palischermi a vapore e galleggianti.
Testo in vigore dal 9 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
