Art. 3
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[1]Con i fondi assegnati ai capitoli n. 75 «Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi a bordo ed a terra», n. 76 «Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi» e n. 79 «Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi, con personale estraneo alla R. marina» dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvedera' alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottonotati lavori di nuova costruzione:
[2]1. Continuazione dell'allestimento dell'incrociatore S. Marco;
[3]2. Continuazione della costruzione di una nave da battaglia di lª classe A;
[4]3. Inizio della costruzione di una nave da battaglia di lª classe B;
[5]4. Continuazione della costruzione di una nave esploratrice S;
[6]5. Inizio della costruzione di una nave bacino sommergibili;
[7]6. Costruzione di una nave sussidiaria per stazioni nell'America del Sud;
[8]7. Continuazione della costruzione di una nave cisterna;
[9]8. Ultimazione della costruzione ed allestimento di due cannoniere lagunari;
[10]9. Ultimazione della costruzione di un rimorchiatore d'alto mare;
[11]10. Acquisto di un trasporto (usato);
[12]11. Costruzione ed acquisto di naviglio sottile torpediniero;
[13]12. Costruzione di navi di uso locale, di palischermi a vapore e galleggianti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 18 aprile 1911
