Art. 2
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad alienare le navi seguenti da radiarsi durante l'esercizio 1905-906, in quanto non ritenga maggiormente opportuna la loro demolizione negli stabilimenti della R. Marina o la loro utilizzazione come galleggianti per servizio d'arsenale:
[2]Torpediniera di 2ª classe 66 S.
[3]» » 67 S.
[4]» » 69 S.
[5]» » 72 S.
[6]» » 74 S.
[7]» » 93 S.
[8]» » 94 S.
[9]Regia nave Sesia.
Testo in vigore dal 1 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
