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[1]Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1940-41 e' stabilito in seimila.
[2]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegni durante l'esercizio 1940-41, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'art. 68, secondo capoverso, del decreto ministeriale 6 luglio 1934-XII, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e' stabilito in duemiladuecento.
[3]Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 134, e' stabilito, per l'esercizio 1940-41, in quindicimila.
Testo in vigore dal 13 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
