Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, e' data facolta' al Ministro per la guerra, di conservare fra i residui i fondi disponibili al 30 giugno 1940-XVIII, per provvedere nell'esercizio 1940-41 alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.
Testo in vigore dal 13 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
