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[1]Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1942-43 e' stabilito in seimila.
[2]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare per l'esercizio 1942-43 ai fini dell'avanzamento in base alle norme per l'applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, e' stabilito in seimila.
[3]Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 134, e' stabilito, per l'esercizio 1942-43, in ventunomila.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 28 maggio 1942-XX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - DI REVEL.
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
