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[1]Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio. 1939-40 e' stabilito in quattromila.

[2]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegni durante l'esercizio 1939-40, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'art. 68, secondo capoverso, del decreto Ministeriale 6 luglio 1934-XII, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e' stabilito in duemiladuecento.

[3]Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 134, e' stabilito, per l'esercizio 1939-40, in quattromila.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 5 giugno 1939-XVII

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]MUSSOLINI - DI REVEL

[8]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 19 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-05;820~art5 · fonte del testo

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