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Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, e' data facolta' al Ministro per la guerra di conservare fra i residui i fondi disponibili al 30 giugno 1939-XVII, per provvedere nell'esercizio 1939-40 alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.
Testo in vigore dal 19 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
