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Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, e' data facolta' al Ministro per la guerra di conservare fra i residui i fondi disponibili al 30 giugno 1938, per provvedere nell'esercizio 1938-39 alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.
Testo in vigore dal 18 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
