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[1]Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima, nomina durante l'esercizio 1937-38 e' stabilito in tremila.

[2]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegno durante l'esercizio 1937-38, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'art. 68 secondo capoverso del decreto Ministeriale 6 luglio 1934, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, e' stabilito in duemiladuecento.

[3]Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2057, e' stabilito, per l'esercizio 1937-38, in tremila.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia iuserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 7 giugno 1937 - Anno XV.

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Di Revel

[8]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 22 giugno 1937 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;875~art4 · fonte del testo

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