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[1]L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666; 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389 e 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 172, e' stabilita in milioni 200 per l'esercizio finanziario 1935-36, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 240 per l'esercizio 1938-39.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 9 maggio 1935 al 23 settembre 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-18;542~art5 · fonte del testo

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