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Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, e' data facolta' al Ministro della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1934 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
