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Per i capitoli indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, e' data facolta' al Ministero della guerra di conservare i fendi residui rimasti al 30 giugno 1928 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.
Testo in vigore dal 22 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
