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La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1925-26, in lire 20,000,000.
Testo in vigore dal 20 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
