Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per i capitoli indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, e' data facolta' al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1924, in aumento agli stanziamenti di competenza per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1924.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]De' Stefani.
[6]Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
