Art. 2
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La somma da anticiparsi, in conto corrente, dal Ministero del tesoro a quello della guerra, a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e' stabilita, per l'esercizio 1911-912, in L. 10,000,000.
Testo in vigore dal 24 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
