Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]A. Majorana.
[11]Viste, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
