Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto e' autorizzato a concedere, sui redditi dei patrimoni predetti, uno speciale assegno annuo lordo di L. 10.000 all'Arcivescovo preposto al Capitolo della Chiesa del Pantheon, in Roma; di L. 3500 annue all'Arciprete e di L. 3000 annue a ciascun canonico del Capitolo stesso, in relazione alle funzioni delle quali sono investiti, a norma dell'art. 15 del Concordato Lateranense 11 febbraio 1929, fermi restando gli altri assegni di cui godono.
[2]Il Ministro medesimo e' autorizzato altresi' a concedere al Capitolo della Chiesa anzidetta un assegno annuo di L. 7500, per le spese di officiatura e di servizio della Chiesa.
Testo in vigore dal 22 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
