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Il fondo rimasto da stanziare per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori ai sensi della legge 18 giugno 1925, n. 997, e' inscritto, nell'esercizio finanziario 1930-31, in L. 1.187.500, rinviandosi agli esercizi successivi la quota, a saldo, di L. 2.000.000.

Testo in vigore dal 22 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-05-01;477~art2 · fonte del testo

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