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Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella F);
- b)a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella G). Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 3 della presente legge. I capitoli della parte passiva del bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto R. decreto n. 2440 del 1923, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.
Testo in vigore dal 18 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
