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Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformita' dello, stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella D);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella E). Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge. I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 18 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
