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Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformita', dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C); Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» dell'Amministrazione del fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge. I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali e' data facolta' di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dall'art. 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 18 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
