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[1]L'Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere. secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal l° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).
[2]Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440. sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
[3]Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso all'appendice n. 2 della presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potra', per il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
[4]I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 14 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
