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L'Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1929-30 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 24 «Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonche' ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, n. 694, e disposizioni precedenti)» senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Testo in vigore dal 14 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
