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[1]L'Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);
- b)a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).
[2]Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge, potra' l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.
[4]I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali e' data facolta' di iuscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso all'appendice n.1 della presente legge.
Testo in vigore dal 14 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
