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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal l° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
Testo in vigore dal 14 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
