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L'amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1927-28 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 26: «Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonche' canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)» senza distinzione al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1927 al 16 dicembre 2009
