Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

L'amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1927-28 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 26: «Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonche' canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)» senza distinzione al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-04-07;452~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari