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[1]L'Amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata a concorrere, d'intesa col Ministero delle colonie, nella spesa per la costruzione della chiesa cattolica in Mogadiscio, con la somma complessiva di L. 1,300,000, da ripartirsi in due rate uguali a carico degli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28.

[2]La rata relativa all'esercizio 1926-27 e' inscritta al capitolo n. 53 della parte passiva del bilancio della detta Amministrazione.

Testo in vigore dal 22 giugno 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-06-17;996~art5 · fonte del testo

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