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L'Amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata, d'intesa coi Ministeri degli affari esteri e delle colonie:
- a)a concedere l'annuo assegno di L. 25,000 all'erigendo vescovato latino di Rodi, in sostituzione dell'assegno di L. 6000 attualmente corrisposto alla Prefettura di Rodi;
- b)ad elevare, da L. 25,000 a L. 40,000, l'annuo assegno gia' concesso ai Vicariato apostolico della Libia.
Testo in vigore dal 22 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
