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L'Amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1926-27, tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 37 «Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonche' ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vesovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. (R. decreto 31 marzo 1925, n. 364 e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)» senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Testo in vigore dal 22 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
