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[1]Con decreti del Ministro per le finanze, su proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, sara' provveduto, ove occorra, secondo le necessita' dei singoli servizi, al trasporto dei fondi stanziati al capitolo n. 155 dello stato di previsione annesso alla presente legge, per le spese dell'istruzione pubblica nelle nuove Provincie ad altri capitoli dello stato di previsione medesimo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 febbraio 1925.
[4]Vittorio Emanuele.
[5]De' Stefani.
[6]Visto il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 19 marzo 1925 al 16 dicembre 2009
