Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformita' allo stato di previsione annesso alla presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Sato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 9 giugno 1927 - Anno V
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 17 giugno 1927 al 16 dicembre 2009
