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[1]Per quanto concerne il capitolo n. 199 «Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (leggii 11 aprile 1886, n. 3798 ed 8 luglio 1904, n. 407)», potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1905 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1905-906, tanto le spese relative a quest'esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 giugno 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Carcano.
[6]Visto, il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 30 giugno 1905 al 16 dicembre 2009
