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[1]Per quanto concerne i capitoli n. 53 «Musei, gallerie, scavi di antichita' e monumenti. Spese da sostenersi con la tassa di entrata (articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554), e n. 94 «Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798), potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1901 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1901-1902, tanto le spese di competenza propria di questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Di Broglio.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 1 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
