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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (lettera F);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (lettera G).
[2]Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine», del bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.
[3]I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo del Re di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
