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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformita' dello stato previsione annesso alla presente legge (tabella C).
[2]Per gli effetti di cui all'art. 40 dei R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine», del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annessa all'appendice n. 1 della presente legge.
[3]I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo del Re di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41 primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
