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E' stabilita in L. 12.000.000, per l'esercizio finanziario 1942-43, la spesa di esercizio pel funzionamento del servizio antincendi nei porti, di cui all'art. 4, lettera b) della legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 690.
Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
