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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Art 1.
[8]Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
