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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).
[2]Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
[3]I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 giugno 1941 al 16 dicembre 2009
