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L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della Provincia stessa, autorizzata col R. decreto-legge 9 novembre 1924-III, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1940, e' ulteriormente prorogata nella misura di lire 1.000.000 a tutto l'anno 1941. 4a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 1941, n. 1286
4aLa L. 24 novembre 1941, n. 1286 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'integrazione a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della provincia stessa, di cui all'art. 2 della legge 15 maggio 1941-XIX, n 498; e' stabilita per l'anno 1941 nella misura di lire 2.118.735".
Testo in vigore dal 17 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
