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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge tabella B);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).
[2]Per gli effetti di cui all'articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
[3]I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 13 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
