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Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1938-39, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Testo in vigore dal 1 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
