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L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1937, e' ulteriormente prorogata, nella misura di L. 1.000.000, a tutto l'anno 1938.
Testo in vigore dal 1 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
