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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).
[2]Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
[3]I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato R. decreto ]8 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 19 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
