Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo: predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).
[2]Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine », del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
[3]I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e data facolta' al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 11 maggio 1936 al 16 dicembre 2009
