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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);
- b)a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).
[2]Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» del bilancio dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.
[3]I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 9 maggio 1935 - Anno XIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Di Revel
[8]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 29 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
