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L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1958 fino a tutto l'anno 1929, e prorogata successivamente fino a tutto il 1933, e' ulteriormente prorogata, nella misura di L. 1.000.000, a tutto il 1934. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 dicembre 1934, n. 2103, convertito senza modificazioni dalla L. 2 maggio 1935, n. 786, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'integrazione a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa di cui al presente articolo e' stabilita, per l'esercizio 1934-35, nella somma di L. 1.200.000.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1935 al 19 dicembre 1935
