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E' stabilita in L. 750,000, per l'esercizio finanziario 1927-1928, la somma da erogarsi in premi ai carabinieri Reali ed ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, per importante risultato di servizio, giusta l'art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.
Testo in vigore dal 15 giugno 1927 al 16 dicembre 2009
