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E' stabilita in L. 500,000, per l'esercizio finanziario 1927-1928, la somma per le spese di costruzione, sistemazione, e funzionamento di istituti antitracomatosi di cui all'art. 3 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004.
Testo in vigore dal 15 giugno 1927 al 16 dicembre 2009
