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[1]E' stabilita in L. 200,000, per l'esercizio 1925-26, la somma da destinarsi a premi alle famiglie dei funzionari, agenti e Reali Carabinieri vittime dal dovere, di cui all'art. 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, recante provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di investigazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 maggio 1925.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]De' Stefani.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 22 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
